Ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 3, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada (D.P.R. 495/1992, L. n. 15 del 04.01.1968), aggiornato con le modifiche apportate dal D.P.R. n. 610/1996, un soggetto che installa un manufatto deve garantirne la stabilità relativamente alla natura del terreno e della spinta del vento e la conformità a tutte le norme di sicurezza a tutela della circolazione di veicoli e persone, con l’assunzione di ogni conseguente responsabilità;